Consulenti e Collaboratori
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Consulenti e Collaboratori
Curricula ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (art. 15 comma I lettera b)
Area Artistica
Incarichi area tecnico-legale-fiscale e Prestazioni professionali
Amministrazione trasparente
Amministrazione Trasparente
Responsabile della trasparenza
Fulvio Macciardi
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Il principio generale della trasparenza, come enunciato nel D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, è inteso come “accessibilità totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso sull’operato e sull’utilizzo delle risorse.
La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013.
- ORGANI DELLA FONDAZIONE
- INCARICHI DIRIGENZIALI
- CONSULENTI E COLLABORATORI
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91
Testo del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 186 del 9 agosto 2013), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.». (13A08109) (GU n.236 del 8-10-2013) Vigente al: 8-10-2013 Art. 9 Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema.
2. Gli enti e gli organismi dello spettacolo, finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche’ di collaborazione o consulenza:
- gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico;
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell’avvenuto adempimento o aggiornamento.